Sez. L, Sentenza n. 2628 del 14/04/1986 (Rv. 445706 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE NEI REGISTRI DELLA IMPRESA - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE NEI REGISTRI DELLA IMPRESA - PRESUPPOSTI.*
Al fine di ravvisare l'obbligazione solidale dell'acquirente, l'iscrizione del credito del lavoratore nei registri dell'azienda trasferita o ceduta è richiesta dall'art. 2112, secondo comma, cod. civ. soltanto nel caso che il contratto di lavoro debba cessare perché disdettato dal cedente e non anche nel caso di continuazione del rapporto previsto dal primo comma dello stesso articolo. (Conf 994/80, mass n 404430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)