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Sez. L, Sentenza n. 994 del 12/02/1980 (Rv. 404430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ISCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE NEI REGISTRI DELL'IMPRESA TRASFERITA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ISCRIZIONE DEL CREDITO DEL LAVORATORE NEI REGISTRI DELL'IMPRESA TRASFERITA - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'affermazione dell'obbligazione solidale dello acquirente, l'iscrizione del credito del lavoratore nei registri dell'impresa trasferita o ceduta e richiesta dall'art 2112 comma secondo cod civ soltanto nel caso che il contratto di lavoro debba cessare perche disdettato dal cedente e non anche nel caso di continuazione del rapporto previsto dal primo comma dello stesso articolo. (V 543/74, mass n 368311; (V 2410/72, mass n 359847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)