Sez. L, Sentenza n. 5519 del 04/06/1999 (Rv. 527074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Licenziamento orale - Nullità ed improduttività di effetti - Configurabilità - Onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni - Insussistenza - Successivo trasferimento di azienda - Continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente - Sussistenza - Fattispecie regolata dall'art. 2112 cod. civ. nel suo tenore originario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Il licenziamento adottato verbalmente, in violazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, in quanto nullo, improduttivo di effetti e inidoneo a determinare l'onere di impugnativa nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 della medesima legge, non preclude, in caso di successivo trasferimento di azienda, la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente. (Fattispecie disciplinata dall'art. 2112 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)