Sez. 6, Sentenza n. 34028 del 24/06/2003 Cc. (dep. 08/08/2003) Rv. 226335 - 01
NAVIGAZIONE | Laguna veneta - Fatto commesso in danno di imbarcazione della Guardia di finanza - Violenza contro nave da guerra nazionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
NAVIGAZIONE
Non integra il reato previsto dall'art. 1100 cod. nav. (resistenza o violenza da parte del comandante o dell'ufficiale della nave contro nave da guerra nazionale) il fatto commesso nella laguna veneta ai danni di unità della Guardia di finanza in quanto, per l'espresso disposto dell'art. 1087 stesso codice, alla navigazione interna non si applicano le disposizioni dei successivi articoli da 1088 a 1160, né può operare l'estensione introdotta dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, che è circoscritta all'ambito della vigilanza marittima al fine della repressione del contrabbando dei tabacchi e che, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie relativa a misura di cautela personale disposta per atti di violenza commessi, mediante repentine e pericolose manovre, contro un'imbarcazione della Guardia di finanza da due persone sorprese mentre pescavano abusivamente vongole a bordo di un natante nella laguna veneta).
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 366, Cod. Navig. art. 1087, Cod. Navig. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)