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Sez. 3, Sentenza n. 31403 del 14/06/2006 Ud. (dep. 21/09/2006) Rv. 235748 - 01

NAVIGAZIONE | Speronamento di imbarcazione della Guardia di finanza - Violenza contro nave da guerra nazionale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235748-01

NAVIGAZIONE

Ricorre l'ipotesi criminosa di resistenza o violenza contro una nave da guerra prevista all'art. 1100 cod. nav. nel caso in cui, nel corso di un'operazione di controllo sulla pesca abusiva di molluschi, per opporsi all'inseguimento e all'abbordaggio, venga speronata con l'imbarcazione una motovedetta della Guardia di finanza. (Nella specie la Corte ha precisato che alla motovedetta va riconosciuta la qualifica di nave da guerra in quanto non solo comandata ed equipaggiata da personale militare, ma soprattutto perchè lo stesso legislatore ricomprende il naviglio della Guardia di finanza in questa categoria con l'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, recante "norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando marittimo").

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1100, Legge 13/12/1956 num. 1409 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)