Sez. 3 - , Sentenza n. 6626 del 16/01/2020 Cc. (dep. 20/02/2020) Rv. 278578 - 03
NAVIGAZIONE | Resistenza o violenza contro nave da guerra- Nozione di nave da guerra – Requisiti – Fattispecie
NAVIGAZIONE
Ai fini dell'integrazione del reato di resistenza o violenza contro nave da guerra, rientra in tale categoria, a seguito della approvazione, con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, del Codice dell'ordinamento militare, la nave che appartenga alle forze armate dello Stato, rechi i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato ed iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare. (Fattispecie di motovedetta della guardia di finanza non ritenuta nave da guerra perché non comandata da un ufficiale).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1100, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 239, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)