Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23574 del 18/11/2016 (Rv. 642791 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Utilizzo concomitante di essi - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla motivazione della decisione giudiziaria - Parametri esterni alla citata norma - Irrilevanza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987), potendo egli valorizzare quello basato sulle condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto all'assegno, oltre alla durata legale del matrimonio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione di esclusione della corresponsione dell'assegno divorzile in forza della migliore situazione economica del coniuge richiedente).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)