Sez. 1, Sentenza n. 2546 del 05/02/2014 (Rv. 630025 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Periodo intercorso fra la separazione ed il divorzio - Necessario parametro di determinazione - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice, che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1987, n. 74; né in tale contesto motivazionale va necessariamente tenuto conto, per determinare il "quantum" dell'assegno divorzile, del periodo intercorrente tra la separazione consensuale e la pronuncia di divorzio, nell'ambito del criterio della durata del vincolo matrimoniale, potendosi valorizzare la comparazione tra le condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto all'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)