Sez. 1, Sentenza n. 7601 del 04/04/2011 (Rv. 617839 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Utilizzo concomitante di essi - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla motivazione della decisione giudiziaria - Parametri esterni alla citata norma - Irrilevanza - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), potendo valorizzare quello basato sulle condizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto dall'assegno, oltre alla durata legale del matrimonio. (Applicando detto principio, la S.C. ha altresì escluso la rilevanza, quali ulteriori criteri ed in quanto non previsti nella cit. norma, dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto, oltre che della solidarietà manifestata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela al coniuge avente diritto al predetto assegno, elemento non idoneo ad attenuare o a far cessare, di per sé solo, l'obbligo primario dell'altro coniuge).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)