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Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 01/08/2013 (Rv. 627512 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI | Interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 Cap. Gen. OO.PP. (approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962) - Mora nel pagamento di detti interessi - Disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'anatocismo - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627512-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 41 art. 4, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)