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Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 20/05/2005 (Rv. 580905 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi - Interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 del capitolato generale (approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962) - Mora nel pagamento di detti interessi - Disciplina "ex "art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'anatocismo - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580905-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di opere pubbliche, gli interessi spettanti all'appaltatore, a norma degli artt. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, non riguardano solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, ma anche il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi, la previsione del terzo comma del citato art. 35 non essendo limitata al pagamento del corrispettivo, ma estendendosi anche all'obbligazione accessoria, quale è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere in essa il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi. Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura, del resto, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonchè al risarcimento del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ., ma resta soggetto ai limiti entro cui è consentito riconoscere l'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ.: norma, quest'ultima, derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del citato capitolato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)