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Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 30/10/1978 (Rv. 394690 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DAL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DAL DATORE DI LAVORO - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA PER INFORTUNIO DERIVATO DA FATTO PENALMENTE RILEVANTE - ESERCIZIO - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'INFORTUNATO NEL PROCESSO PENALE CONCLUSOSI CON AMNISTIA - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394690-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DAL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DAL DATORE DI LAVORO - AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITA PER INFORTUNIO DERIVATO DA FATTO PENALMENTE RILEVANTE - ESERCIZIO - DECADENZA - TERMINE - DECORRENZA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'INFORTUNATO NEL PROCESSO PENALE CONCLUSOSI CON AMNISTIA - EFFICACIA IMPEDITIVA DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*

Il termine annuale di decadenza, previsto dal quinto comma dello art 4 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora sostituito con un termine triennale dall'art 10 del DPR 30 giugno 1965 n 1124), per l'Esercizio dell'Azione civile di responsabilita contro il datore di lavoro, per infortunio derivato da un fatto penalmente rilevante, inizia a decorrere dal giorno in cui e stata emessa la sentenza penale di non doversi procedere per amnistia o per morte del reo. Pertanto, in quanto compiuto prima di quel giorno, la Costituzione di parte civile dell'infortunato nel processo penale, poi conclusosi con la dichiarazione di amnistia, non ha efficacia impeditiva della decadenza.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)