Sez. L, Sentenza n. 4976 del 28/08/1980 (Rv. 408849 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO PER IL RECUPERO DELLE INDENNITA PAGATE PER UN INFORTUNIO PROVOCATO DA REATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO PER IL RECUPERO DELLE INDENNITA PAGATE PER UN INFORTUNIO PROVOCATO DA REATO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Poiche a norma dell'art 112 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 l'Azione di regresso dell'Inail per il recupero delle indennita pagate per un infortunio provocato da reato non puo essere esercitata indipendentemente dall'Azione penale, la prescrizione di detta Azione decorre dalla data in cui la sentenza penale acquista irrevocabilita, salvo che il reato si sia estinto per una causa realizzatasi prima e senza che il giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio, nel qual caso la prescrizione decorre dalla data della predetta causa estintiva. (V 2265/80, mass n 405935; (V 4958/78, mass n 394690).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)