Sez. L, Sentenza n. 2265 del 08/04/1980 (Rv. 405935 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MOMENTO COSTITUTIVO DELL'IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA O DI PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MOMENTO COSTITUTIVO DELL'IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA O DI PROSCIOGLIMENTO PER ESTINZIONE DEL REATO - RILEVANZA - LIMITI.*
In base al combinato disposto degli artt 112, 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, il termine triennale di prescrizione al quale e sottoposta l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro decorre dal giorno in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna ovvero di proscioglimento per Estinzione del reato; mentre un problema di decorrenza diversa ed anticipata puo sorgere solo se l'evento (morte dell'imputato, decreto di amnistia, prescrizione del reato) che determina l'Estinzione dell'Azione penale sia anteriore all'inizio dell'Azione stessa, ovvero quando non sia stata pronunziata la sentenza di Estinzione del reato. (V 4958/78, mass nn 394690 e 394691; (V 2818/77, mass n 386441; (V 2428/77, mass nn 386142 e 386143; (V 2392/75, mass nn 376255, 376256 e 376257).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)