Sez. L, Sentenza n. 2738 del 24/04/1980 (Rv. 406506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - CONDIZIONI.*
A norma degli artt 73 e 129 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827, l'assicurato decade dal diritto di essere ammesso al godimento dell'indennita di disoccupazione, qualora siano decorsi sessanta giorni da quello di inizio della disoccupazione indennizzabile senza che l'assicurato medesimo abbia presentato l'apposita domanda. Pertanto, poiche lo stato di disoccupazione indennizzabile inizia sette giorni dopo la cessazione del lavoro, l'assicurato decade dal diritto all'indennita quando siano decorsi sessantasette giorni successivi a quello del licenziamento. (V 1451/74, mass n 369544).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)