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Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 17/05/1974 (Rv. 369544 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - LAVORATORI AGRICOLI - LAVORATORI NON AGRICOLI - DOMANDA DI INDENNITA - TERMINE - DIFFERENZE - PRESTAZIONE DI LAVORO AGRICOLO ED INDUSTRIALE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369544-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - DECADENZA - LAVORATORI AGRICOLI - LAVORATORI NON AGRICOLI - DOMANDA DI INDENNITA - TERMINE - DIFFERENZE - PRESTAZIONE DI LAVORO AGRICOLO ED INDUSTRIALE - DISCIPLINA.*

Mentre nel settore del lavoro non agricolo la domanda di indennita di disoccupazione deve essere presentata entro sessantasette giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (artt 73 e 129 RDL 4 ottobre 193 5, n 1827), nel settore agricolo la domanda stessa, in relazione con il decorso dell'annata agraria, dev'essere avanzata entro il 30 novembre di ogni anno. Qualora il lavoratore che abbia prestato la sua attivita prima nel settore industriale e poi in quello agricolo, presenti domanda d'indennita di disoccupazione quando il termine di sessantasette giorni risulti gia decorso dalla cessazione del rapporto nel settore non agricolo, ma non dalla data di cessazione dell'attivita nel settore agricolo, deve ritenersi operante il criterio della prevalente attivita svolta nel biennio anteriore, di cui al terzo comma dell'art 6 DPR n 1323 del 1955: con la conseguenza che, ove risulti prevalente l'attivita non agricola, il termine per presentare la domanda per l'indennita di disoccupazione, stabilito per questo settore, decorre dalla data di cessazione dell'ulteriore attivita nel settore agricolo. (V 835'69, mass n 339172).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)