Sez. L, Sentenza n. 5687 del 29/10/1982 (Rv. 423439 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE - PERIODO DI SETTE GIORNI SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO - RILEVANZA - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - DECADENZA - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE - PERIODO DI SETTE GIORNI SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL LAVORO - RILEVANZA - EFFETTI.*
A norma dell'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, l'assicurato decade dal diritto di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione, qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile senza che l'assicurato medesimo abbia presentato l'apposita domanda; pertanto, poiché lo stato di disoccupazione indennizzabile inizia - ai sensi dell'art. 73 dello stesso provvedimento - sette giorni dopo la cessazione dal lavoro, la predetta decadenza si verifica allorché siano decorsi sessantasette giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa. (V 1451/74, mass n 369544; (V 835/69, mass n 339172; (Conf 2738/80, mass n 406506).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)