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Sez. 2, Sentenza n. 10726 del 03/08/2001 (Rv. 548777 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI | Liquidazione - Presupposti - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548777-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI

Gli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Attesa la loro particolare finalità sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento ed a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo sia provata la certezza e la definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)