Sez. L, Sentenza n. 8920 del 01/12/1987 (Rv. 456246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 18 ST. LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - ESECUZIONE VOLONTARIA O COATTIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DOPO LA RIFORMA - ESCLUSIONE - RIPETIZIONE DELLE SOMME VERSATE INDEBITAMENTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 18 ST. LAVORATORI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - ESECUZIONE VOLONTARIA O COATTIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROSECUZIONE DOPO LA RIFORMA - ESCLUSIONE - RIPETIZIONE DELLE SOMME VERSATE INDEBITAMENTE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - NECESSITÀ.*
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, mentre si sostituisce immediatamente, già dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendone le statuizioni direttamente riformate e quelle da esse dipendenti e privandola, se immediatamente esecutiva ex lege o ope iudicis, dell'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedura esecutiva, non interferisce, se non dal momento del suo passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa e sui singoli Atti esecutivi compiuti prima della riforma. In particolare, l'esecuzione volontaria o coattiva dell'Obbligo del datore di lavoro, previsto (senza però funzione di sanzione permanente per l'inosservanza dell'ordine di reintegrazione) dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato la retribuzione per il periodo compreso fra la sentenza di reintegrazione resa dal giudice di primo grado e l'effettivo reinserimento del lavoratore produce, in caso di successiva dichiarazione di legittimità del licenziamento da parte del giudice di appello, effetti sostanziali (satisfattivi o di adempimento) limitati ai singoli Atti compiuti prima della riforma, restando escluso che il datore di lavoro inottemperante all'ordine di reintegrazione sia obbligato a corrispondere la retribuzione anche dopo la detta sentenza di secondo grado e fino al passaggio in giudicato della medesima, il quale è invece necessario perché lo stesso datore di lavoro possa ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di retribuzione per il periodo successivo alla sentenza di riforma. (Conf 1328/87, mass n 450805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)