Sez. L - , Ordinanza n. 2665 del 04/02/2021 (Rv. 660338 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio accomandatario - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 28/02/1986 num. 45 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)