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Sez. 1, Sentenza n. 8363 del 20/06/2000 (Rv. 537787 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Perdita della capacità processuale del fallito - Processi in corso - Interruzione automatica - Esclusione - Dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo - Necessità - Sentenza emessa nei confronti del fallito - Nullità - Esclusione - Inopponibilità ai creditori - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537787-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

L'inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 300 cod. proc. civ., prevedente, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio dell'evento; in difetto di tale dichiarazione, il processo prosegue tra le parti originarie (almeno fino a quando non si costituisca il soggetto legittimato) e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, né "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alias acta".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)