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Sez. 3, Sentenza n. 15699 del 02/07/2010 (Rv. 613830 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Decreto di archiviazione in sede penale - Equiparazione a sentenza irrevocabile - Esclusione - Conseguenze con riferimento al giudizio civile risarcitorio - Effetti in tema di individuazione del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613830-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l'applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dal comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)