Sez. 3, Sentenza n. 21089 del 19/10/2015 (Rv. 637494 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - FALSO GIURAMENTO | Azione di risarcimento del danno - Decreto di archiviazione del reato di falso perché il fatto non sussiste - Nuova valutazione del giudice civile - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - FALSO GIURAMENTO
In tema di risarcimento del danno per falso giuramento, l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)