Sez. 1, Sentenza n. 47736 del 05/11/2004 Cc. (dep. 09/12/2004) Rv. 230409 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti - Colloqui - Durata - Proroga - Competenza - Tribunale di Sorveglianza - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il tribunale di sorveglianza non ha alcuna competenza a stabilire la durata dei colloqui dei detenuti, giacchè essa, nelle situazioni previste dall'art. 37, comma primo, regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230), è prorogabile sino a due ore, rispetto alla durata ordinaria massima di un'ora, ma solo, a seconda della posizione giuridica dell'interessato, dall'autorità giudiziaria procedente o dal direttore dell'istituto. (Su queste premesse, la Corte ha annullato in parte qua l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di reclamo avverso un D.M. impositivo del regime penitenziario differenziato ex art. 41 bis ordinamento penitenziario, lo aveva accolto, ampliando la durata dei colloqui del detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)