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Sez. 5, Sentenza n. 32081 del 24/06/2014 Cc. (dep. 21/07/2014) Rv. 261747 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Rapporto tra fornitore ed acquirente - Configurabilità del vincolo associativo - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261747-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'"affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)