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Sez. 3, Sentenza n. 6871 del 08/07/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269150 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Interesse comune ad immettere droga sul mercato - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni - Diversità di scopi personali - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269150-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)