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Sez. L, Ordinanza n. 20059 del 16/06/2026 (Rv. 679411-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza per territorio ex art. 444, comma 1, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679411-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Il criterio generale di competenza territoriale previsto per le controversie previdenziali dall'art. 444, comma 1, c.p.c., secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore, è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del criterio anche con riferimento agli obblighi contributivi gravanti su un libero professionista iscritto alla cassa di previdenza di categoria).

Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)