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Sez. L, Sentenza n. 1494 del 10/02/2000 (Rv. 533705 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza territoriale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533705-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ. è attribuita al "pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore" (e ora, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 istitutivo del giudice unico al tribunale in funzione del giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione), in vista della tutela non solo dell'assicurato (attraverso il criterio della residenza dell'attore), ma anche dell'interesse dell'ente previdenziale allo svolgimento della controversia in fase giudiziale nel luogo di trattazione in via amministrativa. Tale competenza ha carattere di inderogabilità pure in mancanza di previsione "expressis verbis" ricollegandosi alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e così costituendo una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti non gravata sul punto da alcun onere probatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)