diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29309 del 06/12/2017 (Rv. 647169 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Termine per il deposito ex art. 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647169-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha affermato che quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo in una con la comparsa conclusionale in primo grado, produce in appello il detto fascicolo in cui i documenti erano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, compie un'attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti, non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)