Sez. L, Ordinanza n. 8090 del 26/03/2024 (Rv. 670537-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA | Servizio mensa e prestazione sostitutiva - Natura retributiva - Esclusione - Disciplina ex art. 6 d.l. n. 333 del 1992 - Accordi collettivi prevedenti il servizio mensa come retribuzione in natura - Validità - Stipulazione anteriore allo stesso d.l. - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MENSA
Nella disciplina dettata dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con modific. dalla l. n. 359 del 1992, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione, che consideri il servizio mensa come retribuzione in natura, da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.
Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)