Sez. L, Sentenza n. 15767 del 13/12/2001 (Rv. 551118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Servizio mensa e prestazione sostitutiva - Natura retributiva - Esclusione - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 333 del 1992 - Accordi collettivi prevedenti il servizio mensa come retribuzione in natura - Validità - Stipulazione anteriore allo stesso D.L. - Estensione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA
Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)