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Sez. 5 - , Sentenza n. 25055 del 08/10/2019 (Rv. 655404 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Autotutela della P.A. - Ammissibilità - Fondamento - Autotutela cd. sostitutiva - Conseguenze - Reviviscenza dell'originario atto impositivo - Esclusione - Obbligo di esercizio del potere impositivo - Necessità - Termine - Emanazione dell’atto in pendenza del giudizio di impugnazione di quello annullato - Ammissibilità - Condizioni - Limite del giudicato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655404-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, il potere dell'Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, in virtù del quale può essere annullato, in autotutela cd. sostitutiva, anche un precedente provvedimento di annullamento dell'originario atto impositivo, senza che ciò comporti l'automatica reviviscenza di quest'ultimo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'Ufficio ha l'obbligo di adottare un nuovo atto "sostitutivo" secondo le forme ed entro il termine di legge previsto per il suo compimento e, in caso di avvenuta impugnazione dell'atto impositivo, in assenza di giudicato sull'accertamento ad esso sotteso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso del contribuente nell'assunto che l'Amministrazione, revocando tempestivamente il precedente provvedimento di annullamento dell'atto impositivo riguardante la classificazione della merce importata, avesse anche confermato, "in positivo, l'originaria decisione di controversia doganale entro il triennio dall'importazione previsto dall'art. 221, n. 3 e 4, del Codice doganale comunitario).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)