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Sez. 3, Sentenza n. 12133 del 18/02/2009 Cc. (dep. 19/03/2009) Rv. 243458 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di sostituzione di misura cautelare - Inoltro a mezzo "telefax" - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243458-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

La richiesta di sostituzione di una misura cautelare, che non è né un'impugnazione né una memoria o richiesta ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., può essere inoltrata a mezzo telefax senza incorrere in inammissibilità. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che l'uso di tale mezzo comporta solo il rischio per la parte richiedente che la richiesta non pervenga tempestivamente all'A.G. destinataria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)