diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5292 del 25/09/1997 Cc. (dep. 14/10/1997) Rv. 208591 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Forma - Mediante telefax - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208591-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

Le norme riguardanti la presentazione o la spedizione dell'atto di impugnazione - applicabili, in forza dell'art. 589, comma terzo, cod. proc. pen., anche all'atto di rinuncia - prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, idonee a garantirne non solo la ricezione, ma anche, e soprattutto, la provenienza, e ciò non si realizza con il telefax, la cui utilizzazione non è contemplata dalle suddette norme. Ne consegue che l'incertezza della provenienza dell'atto di rinuncia dal soggetto ad essa legittimato è causa di invalidità di esso, a nulla rilevando che le sanzioni processuali previste in tema di impugnazione non siano espressamente previste anche per essa. (Fattispecie in tema di rinuncia a mezzo telefax, ritenuto mezzo inidoneo a garantire la provenienza di essa dal soggetto legittimato e la sua conformità all'originale)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)