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Sez. 1, Sentenza n. 1533 del 11/03/1996 Cc. (dep. 13/04/1996) Rv. 204387 - 01

Impugnazioni - Presentazione - In genere | A mezzo telefax - Ammissibilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204387-01

Impugnazioni - Presentazione - In genere

Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità della provenienza. È da ritenere, pertanto, inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico - la cui utilizzazione non è prevista da dette norme - se garantisce la ricezione dell'atto, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso decisione del Tribunale di sorveglianza proposta personalmente dal condannato che, peraltro, non aveva provveduto a far autenticare la sua sottoscrizione a norma dell'art. 583, ultimo comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)