Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006 (Rv. 588954 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Audizione dell'interessato - Regolare convocazione - Impegno di lavoro dell'interessato - Legittimo impedimento a comparire - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove l'interessato chieda di essere ascoltato e venga regolarmente convocato, ma non si presenti adducendo un impegno di lavoro, non si verifica l'ipotesi della mancata audizione dell'interessato, che costituisce una violazione di norme procedimentali e rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria che l'ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso, in quanto l'impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell'individuo, non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)