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Sez. 1, Sentenza n. 11582 del 11/09/2001 (Rv. 549225 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Annullamento dell'ordinanza - Ingiunzione - Passaggio in giudicato della decisione - Efficacia sostanziale del giudicato - Individuazione - Annullamento per vizi formali o procedimentali e annullamento per ragioni inerenti il merito della pretesa punitiva - Preclusione dell'emanazione di nuovo provvedimento - Insussistenza nel primo caso condizionatamente all'eliminazione dei vizi - Sussistenza nel secondo - Giudizio di opposizione contro il nuovo provvedimento - Vincolo del precedente giudicato - Insussistenza nel primo caso - Sussistenza nel secondo.
Stato
decisa il 2001-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549225-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

La sentenza passata in cosa giudicata, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, abbia pronunciato - in attuazione dell'eccezionale potere di annullamento dell'atto amministrativo, attribuito al giudice ordinario in deroga alle regole generali - l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per vizi di forma o procedimentali, senza conoscere della legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria punitiva (il cui esame, pur in presenza di contestazioni, resta impedito dalla constatazione dei detti vizi), contiene un accertamento che impedisce per la forza del giudicato di rimettere in discussione la legittimità del provvedimento annullato, mentre non contiene, in ossequio ai principi in ordine ai limiti oggettivi del giudicato anche implicito, alcun accertamento che impedisca l'esercizio da parte dell'amministrazione - sempre che frattanto non si siano verificate decadenze o prescrizioni della pretesa punitiva - del potere di rinnovare, con contenuto sostanziale identico, il provvedimento, con l'eliminazione dei vizi formali e procedimentali accertati (in applicazione di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza pretorile che aveva ritenuto che la sentenza passata in giudicato, con la quale era stato annullata un'ordinanza - ingiunzione per omessa audizione degli interessati, precludesse la possibilità di emanazione di una nuova ordinanza previa la detta audizione ed aveva conseguentemente annullato tale nuovo provvedimento per il vincolo del precedente giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)