Sez. 1, Sentenza n. 10911 del 02/11/1998 (Rv. 520265 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Audizione dell'interessato - Necessità - Omissione - Conseguenze - Illegittimità del procedimento e dell'ordinanza - ingiunzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, costituisce una violazione di norme procedimentali che rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria, sia l'ordinanza - ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)