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Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 27/02/1979 (Rv. 397538 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORE NON MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO - INTERVENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ALL'INTERVENTO SUL PRESUPPOSTO DELLA INCERTEZZA, ILLIQUIDITA ED INESIGIBILITA DEL CREDITO - NATURA.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397538-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORE NON MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO - INTERVENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ALL'INTERVENTO SUL PRESUPPOSTO DELLA INCERTEZZA, ILLIQUIDITA ED INESIGIBILITA DEL CREDITO - NATURA.*

Il requisito della certezza, illiquidita ed esigibilita del credito costituisce una condizione di ammissibilita, in rito, dell'intervento nel processo esecutivo del creditore non munito di titolo esecutivo al fine della sua partecipazione alla distribuzione della somma che verra ricavata dalla vendita dei beni pignorati: pertanto, la opposizione del debitore rivolta a contestare l'ammissibilita dello intervento del creditore per difetto dei suddetti requisiti del credito, deve qualificarsi come opposizione agli Atti esecutivi. (Conf 2114/72, mass n 359353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)