Sez. U, Sentenza n. 207 del 14/05/2001 (Rv. 546638 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | IVA - Versamenti periodici trimestrali - Eccedenza d'imposta relativa al singolo trimestre - Richiesta di rimborso effettuata al di fuori e prima della dichiarazione annuale - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Anche la controversia relativa alla pretesa di rimborso infrannuale di un'eccedenza d'IVA corrisposta in sede di versamento periodico trimestrale è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, posto che l'art. 19, lett. g) del D.L. n. 546 del 1992 (come già l'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972) non limita o modifica il criterio generale di attribuzione della giurisdizione siccome fissato nell'art. 2 (già art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972), e - pertanto - non autorizza discriminazioni fra controversie aventi ad oggetto il rifiuto di rimborsi d'imposte già originariamente non dovute (in quanto tali rimesse ordinariamente alla cognizione delle commissioni tributarie) e controversie concernenti il diritto al rimborso nascente da fatti successivi al compimento dell'operazione imponibile - nella specie, il conguaglio tra le operazioni esenti e non esenti compiute nel trimestre - (in quanto tali suppostamente rimesse invece alla giurisdizione del giudice ordinario), ma si limita - nell'ambito oltretutto di tutto un più generale sistema che nega la possibilità di configurare in campo tributario un'azione indirizzata alla ripetizione dell'indebito nei termini di cui all'art. 2033 del codice civile e con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario - a prevedere un'azione generale di rimborso, individuando uno specifico atto (il rifiuto di restituzione) la cui impugnazione costituisce un veicolo necessario per l'introduzione del processo innanzi alle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)