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Sez. 3, Sentenza n. 836 del 29/01/1988 (Rv. 457231 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PERDITA DI ATTIVITÀ MERCANTILE VANTAGGIOSA - VALUTAZIONE EX ART. 1226 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457231-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PERDITA DI ATTIVITÀ MERCANTILE VANTAGGIOSA - VALUTAZIONE EX ART. 1226 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

In caso di pregiudizio economico patito dal danneggiato a seguito di inadempimento contrattuale per essergli venuta meno una attività mercantile vantaggiosa, il giudice del merito può trarre convincimento della sussistenza del relativo danno in base ai dati di fatto acquisiti in Sede istruttoria in correlazione al principio dell'id quod plerumque accidit e, con riguardo al problema della sua concreta Determinazione, in caso di impossibilità o di notevole difficoltà di fornire la prova precisa del suo ammontare, lo stesso giudice può fare ricorso, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., a valutazioni discrezionali fondate su presunzioni o su apprezzamenti di probabilità. (V 2957/86, mass n 445968; (V 2171/86, mass n 445343; (V 3000/82, mass n 420919; (V 3958/78, mass n 393563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)