diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 26/03/1986 (Rv. 445343 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - ESTREMA DIFFICOLTÀ MA NON IMPOSSIBILITÀ DI PRECISA DETERMINAZIONE DEL DANNO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445343-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - ESTREMA DIFFICOLTÀ MA NON IMPOSSIBILITÀ DI PRECISA DETERMINAZIONE DEL DANNO - SUFFICIENZA.*

L'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dalla norma dell'art. 1226 cod. civ., come condizione dell'Esercizio, da parte del giudice, della potestà di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, e, pertanto, detta impossibilità deve ritenersi sussistente anche quando la precisa Determinazione del danno non si presenta impossibile ma estremamente difficoltosa. (Conf 2608/83, mass n 427493; (Conf 2157/83, mass n 427015; (Conf 1144/80, mass n 404623; (Conf 3958/78, mass n 393563; (Conf 2817/76, mass n 381566; (Conf 2151/75, mass n 375921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)