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Sez. 1, Sentenza n. 4389 del 03/05/1999 (Rv. 525957 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Reticenza del debitore sull'esistenza del diritto - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525957-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione; il comportamento reticente del debitore (nella specie, la negazione da parte di un istituto di credito dell'esistenza di libretti di risparmio nel patrimonio del dante causa degli attori), così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)