Sez. 1, Sentenza n. 7015 del 06/07/1999 (Rv. 528338 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | In tema di circolazione stradale - Cartella esattoriale emessa in difetto di previa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Impugnazione - Applicabilità del termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'applicabilità, anche nel caso di opposizione indirizzata avverso una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative attinenti al codice della strada la quale non sia stata preceduta dalla emissione di ordinanza - ingiunzione, del termine di trenta giorni dalla notificazione previsto in via generale dall'art. 22 della legge n. 689/81, non può ritenersi che violi il diritto di difesa dell'interessato, per non essere egli in grado, in tale breve periodo, sulla base della cartella esattoriale, di procurarsi gli elementi per difendersi, non emergenti dalla cartella medesima. Infatti, si deve tenere presente che, anche in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, la notifica della cartella deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento, cosicché l'interessato, al momento della notifica della cartella ha tutti gli elementi per difendersi, mentre, ove la notifica di detto verbale sia stato omesso, quella omissione potrà essere fatta proficuamente valere in sede di impugnazione della cartella.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)