Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 02/03/2004 (Rv. 570715 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni delle norme del codice della strada - Notificazione di cartella esattoriale per la riscossione - Azioni conseguenti - Ipotesi configurabili - Termini.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada è impugnabile per ragioni che variano a seconda che il trasgressore sia già stato posto in condizioni di difendersi - mediante contestazione o notifica del verbale di accertamento ovvero notifica dell'ordinanza ingiunzione - o, invece, la cartella rappresenti il primo atto che lo pone in condizione di contraddire, potendosi, in tal caso, proporre opposizione nel termine, previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di trenta giorni dalla notifica (non, ovviamente, della ordinanza ingiunzione ma) della cartella stessa.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)