Sez. L, Sentenza n. 16162 del 18/08/2004 (Rv. 575839 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Motivazione del giudice - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
La decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite è espressione di un potere discrezionale conferitogli dalla legge, incensurabile in sede di legittimità a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. In particolare, la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciprocità della soccombenza, potendo essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa e costituendo idonea motivazione alla compensazione la rilevanza attribuita dal giudice di merito al ridimensionamento delle pretese dell'attore avvenuto in secondo grado, rispetto all'integrale accoglimento di esse operato in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)