Sez. 1, Sentenza n. 597 del 30/01/1986 (Rv. 444171 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DELL'ENTE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DELL'ENTE - SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti di un ente pubblico, il corso degli interessi non resta sospeso dalla data della messa in liquidazione dell'ente medesimo secondo la procedura prevista dalla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, ove non risulti una incapienza del relativo patrimonio. Nè la sospensione degli interessi può discendere dalla disciplina relativa alla liquidazione delle persone giuridiche private, poiché anche nel contesto di tale normativa non è sufficiente la mera apertura di un procedimento di liquidazione ma occorre una situazione di accertata e presumibile insolvenza per interrompere il decorso degli interessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 201 e 55 della legge fallimentare, cui rinvia l'art. 16 delle Disposizioni di attuazione del codice civile. (Conf 772/1985, mass n 438970; (Conf 7/1985, mass n 438212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)