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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19623 del 30/09/2016 (Rv. 641242 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri di liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione tra i diversi gradi di giudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641242-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)