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Sez. 2, Sentenza n. 8327 del 01/09/1997 (Rv. 507420 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA | A corpo - Disciplina ex artt. 1537, 1538 cod. civ. rilevanza nei rapporti fra l'acquirente e l'alienante - Estensione nei confronti di terzi vantanti diritti reali sull'immobili compravenduto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507420-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A MISURA

Le disposizioni degli art. 1537, 1538 cod. civ. sulla disciplina della vendita a corpo e a misura regolano i rapporti tra alienante ed acquirente quando sorga contestazione sul prezzo del fondo in rapporto alla sua superficie e non anche quando occorra accertare nei confronti dei terzi che vantino diritti reali sull'immobile compravenduto l'effettiva superficie del fondo, dovendosi in tal caso avere riguardo esclusivamente all'individuazione del bene fatta dalle parti con il contratto di vendita che costituisce il titolo di proprietà dell'acquirente posto in discussione dai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)