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Sez. 2, Sentenza n. 3042 del 30/03/1987 (Rv. 452149 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO EFFETTIVAMENTE VENDUTO - RILEVANZA DELLA ESTENSIONE DEL FONDO.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452149-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO EFFETTIVAMENTE VENDUTO - RILEVANZA DELLA ESTENSIONE DEL FONDO.*

Nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla Determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 cod. civ., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Pertanto, se nel contratto risultano insieme indicate una certa particella catastale senza limitazioni ed una superficie inferiore alla reale estensione di essa, il fatto che si tratti di vendita a corpo non può indurre il giudice del merito ad identificare "sic et simpliciter" il bene venduto con l'estensione corrispondente alla intera particella, dovendosi, invece, stabilire, con i consueti criteri ermeneutici, se questa sia stata soltanto richiamata come dato catastale entro cui dover intendere ricompresa la minor superficie pattuita, o sia stata indicata come oggetto stesso della vendita, ossia per tutta la sua estensione. (V 5045/78, mass n 394798; (V 91/76, mass n 378715; (V 3352/73, mass n 367252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)